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Prescrizioni antincendio anno 2026 di cui alla deliberazione di Giunta Regionale nr. 05/48 del 29.01.2025 e ss.mm.ii.” Ordinanza contingibile ed urgente per il taglio delle erbacce nel centro abitato e aree limitrofe al centro abitato.
Ordinanza sindacale n. 3 del 27.05.2026 - Prescrizioni Antincendio 2026
All’interno del centro abitato e nell’immediata periferia i proprietari di aree appartenenti a qualsiasi categoria d’uso, ovvero incolte con presenza di erbacce, rifiuti di qualsiasi genere, sterpi o quanto altro possa costituire pericolo d’incendio o ricettacolo di insetti o di parassiti nocivi, tra cui le zecche, sono tenuti ad effettuare il taglio e l’asporto delle erbacee e dei residui di falciatura e la completa pulizia delle aree entro il 1° giugno 2026;
Relativamente alle aree urbane periferiche dovranno essere realizzate lungo tutto il perimetro di confine adeguate fasce parafuoco aventi larghezza minima pari a metri 5, da realizzarsi mediante aratura superficiale del terreno, detta condizione dovrà essere garantita per tutto il periodo in cui vige l’elevato rischio di incendio boschivo, di cui alle prescrizioni Regionali Antincendio, nonché potatura di siepi, rampicanti e simili e taglio di rami degli alberi sporgenti sulla strada, oltre il limite della proprietà privata, oltre al ritiro di eventuali cascami e pulizia dell’area pubblica interessata.
Agli eventuali inadempimenti sarà applicata la sanzione accessoria dell’obbligo della pulizia dell’area entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale e, in caso di inadempimento si provvederà con l’emanazione di un ordinanza nominativa, la cui inadempienza comporterà il differimento all’autorità giudiziaria e si provvederà d’ufficio all’esecuzione della pulizia dei terreni interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore, fatta salva l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 650 del Codice Penale.
PARTE II^
Entro il 1° giugno 2026 tutti i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualsiasi categoria d’uso del suolo ed ubicati al di fuori del centro abitato, dovranno provvedere alla: - eliminazione e rimozione di erbe, rovi e sterpi e di qualsiasi altro materiale secco che possa costituire pericolo d’incendio l’area limitrofa alle strade pubbliche creando una fascia di almeno 3 metri ivi comprese le strade comunali e vicinali ; - i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono tenuti a realizzare una fascia parafuoco avente una larghezza minima di metri 10 intorno ai fabbricati rurali e a i chiusi destinati a ricevere bestiame;
In ossequio alla normativa vigente in materia, è fatto divieto di procedere allo smaltimento degli sfalci mediante combustione degli stessi all’interno del centro abitato.
E SI RENDE NOTO
Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”.
La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l’apposito modello “Allegato C” (Prescrizioni Regionali Antincendio 2023/25);
Le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui sopra devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alla Stazione Forestale competente per territorio (Stazione Forestale di Ales) oppure agli Ispettorati Forestali competenti.
Le manifestazioni pirotecniche sono autorizzate previa formale richiesta da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima dello spettacolo all’Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando lo schema di modello “Allegato B” (Prescrizioni Regionali Antincendio 2023/25), purché siano adottate tutte le precauzioni elencate nel sopraindicato modello di autorizzazione.
Tutti gli interventi sopraindicati dovranno essere effettuati con decorrenza immediata e comunque entro e non oltre il 1° Giugno 2026, nel rispetto della citata normativa in vigore, ed in ragione delle motivazioni suesposte, (pericolo di incendio-incolumità - igiene e salute pubblica - ordine e decoro urbano) e dovranno essere garantiti durante l’intero periodo in cui vige l’elevato pericolo di incendio boschivo, ovvero fino al 31 ottobre c.a.