Il decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19 convertito con legge 20 aprile 2026, n. 50 ha previsto all’art. 6 che la carta di identità elettronica (CIE), rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a settanta anni, al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata.
Resta esclusa l’applicazione del citato articolo 6 ai cittadini richiedenti protezione internazionale, per i quali la durata della CIE resta di tre anni anche per i cittadini ultrasettantenni, nonché ai cittadini per i quali non sia temporaneamente possibile rilevare l’impronta digitale, ai quali è invece rilasciata una CIE di validità pari o inferiore ai 12 mesi.
Si segnala, inoltre, che il certificato di autenticazione per l’utilizzo dell’identità digitale associata alla CIE mantiene una validità che non può comunque essere superiore ai 10 anni dalla data di emissione. A tal fine, il cittadino ultrasettantenne che intende continuare a fruire dei servizi online tramite “ENTRA con CIE” può richiedere, trascorsi i dieci anni dal rilascio del documento, una nuova carta d’identità elettronica, previa revoca del documento precedentemente rilasciato.